Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature
Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 8, dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l'utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata all'esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell'articolazione interessata, all'atto della convocazione della relativa Assemblea:
a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 5 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
b) Vice Presidente Vicario della L.N.D.: designazione da parte di almeno 5 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
c) Vice Presidenza d'area della L.N.D.: designazione da parte di almeno 3 Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
d) tre Consiglieri Federali d'area della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione da parte di almeno 2 Comitati;
e) i candidati alla carica di Consiglieri Federali nazionali: designazione da parte di almeno 5 tra i Comitati Regionali, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio Femminile
f) Collegio dei Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 5 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.
Ciascun Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Presidenza della L.N.D e al Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.
Ciascun Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c). Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ogni Comitato può presentare una designazione.
Ciascun Comitato può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).
g) Presidenza della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza;
h) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;
i) Presidenza dei Comitati:
- nei Comitati con società aventi diritto di voto fino a 600, il candidato dovrà conseguire almeno il 15% delle designazioni degli aventi diritto al voto;
- nei Comitati con società aventi diritto di voto da 601 a 800, il candidato dovrà conseguire almeno 110 designazioni degli aventi diritto al voto;
- nei Comitati con società aventi diritto di voto da 801 a 1000, il candidato dovrà conseguire almeno 130 designazioni degli aventi diritto al voto;
- nei Comitati con società aventi diritto di voto superiori a 1000, il candidato dovrà conseguire almeno 150 designazioni degli aventi diritto al voto.
La percentuale massima di designazioni non potrà in nessun caso superare il 30 % degli aventi diritto al voto.
l) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:
- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;
- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).
n) Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:
- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).
o) Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di "puro Settore" per ognuna delle aree geografiche.
Per le designazioni di cui alle lettere i) e l) della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto alla data della convocazione delle assemblee.
Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma, può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto alla data della convocazione delle assemblee
Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto alla data della convocazione delle assemblee
Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:
- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- da 31 a 60 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali;
- da 61 a 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 20 Società "pure" regionali;
- oltre 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 30 Società "pure" regionali.
Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:
- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- oltre 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali.
Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società "pure" regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto alla data della convocazione delle assemblee.
Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:
1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell'ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.
Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.