Art. 8 Divieti
1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.
3. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare soggetti con la qualifica di Collaboratore della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel presente Regolamento.