Art. 8 – Dovere di riservatezza

1. L'agente sportivo è tenuto ad osservare, nello svolgimento dell'attività, tutte le norme di legge ed i regolamenti sportivi, posti a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali venga in possesso.

2. L'agente sportivo è tenuto, nell'interesse del proprio cliente, a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relative all'incarico ricevuto, eccettuati i casi in cui per legge sia tenuto a darne comunicazione e terzi.