Art. 8 Durata delle cariche

1. Le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico.

2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata dalle rispettive norme organizzative. Ove non sia espressamente indicata, la durata si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale la nomina è avvenuta.