Art. 8 – Funzionamento delle sedute assembleari


1. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

2. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.

3. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

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