ART. 8 IL PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; partecipa al Consiglio Federale in rappresentanza della Lega; cura gli interessi della Lega nei rapporti con le istituzioni sportive e pubbliche, nazionali e internazionali.
2. Il Presidente attua le linee di indirizzo di cui all'art. 7 co. 12 lett. m) deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente assicura la gestione della Lega, assumendo ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Lega.
4. In particolare, il Presidente:
a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con tutti i relativi poteri, fatte salve le attribuzioni ed i poteri che il presente Statuto riserva all'Assemblea e al Consiglio Direttivo;
b) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;
c) adotta, in caso di urgenza e indifferibilità, sentito il Comitato Esecutivo, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole nel più breve tempo possibile alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo. In caso di mancata ratifica, la deliberazione perde efficacia ex tunc, ove non diversamente disposto dal Consiglio Direttivo e fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo medesimo di regolare le conseguenze prodotte dall'applicazione della delibera;
d) nei casi previsti dall'art. 28 co. 1 e 3 del presente Statuto, provvede a fissare la data di recupero delle gare non iniziate, la loro prosecuzione nel caso di sospensione, la loro ripetizione, nonché la requisizione dei campi in caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari;
e) il Presidente percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, nei limiti fissati nel budget annuale, l'eventuale compenso fissato dall'Assemblea. Nel caso in cui, prima della naturale scadenza del mandato, l'Assemblea ne disponga la revoca secondo le modalità previste all'art. 6 co. 11 lett. b.v) del presente Statuto, il Presidente cesserà immediatamente le proprie funzioni e non avrà diritto a percepire alcuna somma a titolo di indennizzo per la revoca dell'incarico;
f) può proporre querela in riferimento a fatti-reato in relazione ai quali la Lega può assumere il ruolo di persona offesa e/o danneggiata nonché, a tal fine, può nominare difensori e/o consulenti di parte.
5. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Vice Presidente.
6. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.