Art. 8 – Istituzione, composizione e funzionamento

1. E' istituita presso la FIGC, la Commissione Federale Agenti Sportivi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è formata da sette componenti nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.

3. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario nominato dalla FIGC e dell'Ufficio federale all'uopo preposto.

4. La Commissione resta in carica quattro anni e non è rinnovabile per più di due volte. I componenti nominati nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del suo Presidente.

6. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente. E' ammessa la partecipazione dei componenti anche tramite videoconferenza o conferenza telefonica.

7. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente.

8. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.