Art. 8 – Presidente del CONI
a) ha la rappresentanza legale del CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
b) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale;
c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale e garantisce l'attuazione delle deliberazioni;
d) provvede, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi, a convocare il Consiglio Nazionale elettivo, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati nell'art. 35;
e) formula proposte alla Giunta Nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa;
f) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
g) trasmette all'Autorità vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, le revisioni o modifiche dello statuto adottate dal Consiglio Nazionale;
h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto
i) nomina, su proposta del Procuratore Generale dello Sport, i procurato nazionali dello sport, ai sensi dell'art. 12 quater, comma 7, dello Statuto.
2. In caso di assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario della Giunta Nazionale. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni, il Vice Presidente vicario convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda alla elezione del Presidente secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all'art. 35.
3. Per concorrere alla elezione di Presidente, oltre ai requisiti previsti dall'art. 5 del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno quattro anni o ex tesserati per identico periodo di Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata o di membro della Giunta Nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o Stella d'oro al merito sportivo.
Valgono le condizioni di incompatibilità previste dal comma 3-bis dell'articolo 8 del D.lgs 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.