Art. 8 Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati sezionali, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.

2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vice presidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata.

È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.
Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati ed è proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In ogni caso, con la proclamazione del Presidente vengono proclamati eletti automaticamente il Vice presidente ed i quattro componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata.

4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.

5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.

6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:

a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;

b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;

c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio;

d) propone al Comitato nazionale la nomina dei componenti degli Organi di disciplina;

e) indice le Assemblee elettive;

f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;

g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;

h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa;

i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa;

j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;

k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione esperti legali e al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti;

l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49 e 50, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione;

m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dalle Norme di funzionamento degli Organi tecnici;

n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate;

o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere scritto del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente e valutata la meritevolezza sulla base del precedente legame, può, se non sono trascorsi più di quattro anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, provvedere alla riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare, disponendone il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa;

p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 47, comma 8; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;

q) propone al Presidente federale gli associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali;

r) nomina, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA;

s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vice presidente nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva.