Art. 8 Principio di decadenza degli organi federali
Gli statuti devono contemplare tutti i casi di decadenza degli organi e le modalità per procedere al
rinnovo delle cariche.
Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
La prorogatio va limitata nel tempo. In ogni caso, entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, devono essere ricostituiti gli organi decaduti. Il principio generale della prorogatio è volto a garantire un sia pur minimo funzionamento degli organi nel periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi, ragione per la quale in regime di prorogatio la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.
Le seguenti fattispecie devono essere disciplinate come per ciascuna specificato:
a) impedimento temporaneo o definitivo del Presidente:
- impedimento temporaneo: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente, così come individuato dai singoli statuti;
- impedimento definitivo: decadenza immediata del Consiglio federale ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria;
b) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente
c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria
In caso di dimissioni o di decadenza di membri di organi elettivi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, gli statuti possono prevedere l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità