Art.8) PROCURA: LIMITI - Regolamento Agenti Sportivi della Lega Pallavolo Serie A Maschile

1. L'agente sportivo o la società di cui all'Art.2 comma 2,non possono essere destinatari di procure da oltre 40 atleti e 5 tecnici vincolati con sodalizi affiliati alla Lega Pallavolo Serie A Maschile.

2. Ogni procura depositata che eccede tale limite numerico è inefficace.

3. Il limite è comprensivo anche degli eventuali incarichi svolti dall'agente sportivo in sostituzione di altro agente.

4. L'agente sportivo iscritto all'elenco di Lega può esigere dall'atleta un compenso rapportato alla qualità e quantità del lavoro svolto ed al risultato conseguito.

5. All'atto del deposito della procura, l'agente dovrà dichiarare per iscritto di attenersi ai parametri indicati nell'Art.6 let. g) per la determinazione dei compensi.