(Art. 8) Registro federale

1. È demandata alle federazioni sportive nazionali professionistiche la disciplina:

a) dell'istituzione e della gestione del Registro federale, articolato nelle sezioni e negli elenchi di cui al Registro nazionale;

b) dei requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale;

c) delle modalità di iscrizione al Registro federale e dei termini per il rinnovo della stessa;

d) del rilascio del certificato di avvenuta iscrizione o di avvenuto rinnovo della stessa.

2. Le federazioni sportive nazionali professionistiche comunicano alla Commissione CONI agenti sportivi ogni variazione inerente ai dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa.