Art. 8 Regolamento unico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi.
2. Il regolamento unico:
a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;
b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovra' avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;
c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attivita';
e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;
f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilita' e la fruibilita' degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditivita' degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;
g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali
interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per
la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione
degli stessi;
i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80
del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di
conformita' dell'impianto e per il rilascio del certificato di
idoneita' statica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di
ordine e sicurezza pubblica nonche' di prevenzione incendi e
sicurezza antincendio.