Art. 8 Rilascio della licenza - Agenti FIFA -
1. Una licenza:
a) è rilasciata a una persona fisica a tempo indeterminato, fatto salvo l'articolo 17;
b) è strettamente personale e non trasferibile;
c) autorizza un Agente di calcio a svolgere i servizi di Agente di calcio su base mondiale.