Art. 8 Rilascio della licenza - Agenti FIFA -

1. Una licenza: 

a) è rilasciata a una persona fisica a tempo indeterminato, fatto salvo l'articolo 17; 

b) è strettamente personale e non trasferibile; 

c) autorizza un Agente di calcio a svolgere i servizi di Agente di calcio su base mondiale.