Art. 8. Sanzioni applicabili.
1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento saranno applicate, singolarmente o cumulativamente, a carico delle società inadempienti e dei loro tesserati, oltre all'attivazione della procedura di escussione della garanzia finanziaria, ove prevista, le sanzioni indicate nelle Tabelle allegate al presente Regolamento.
2. Tutte le sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo devono essere versate entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria.
3. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di regular season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.