Art. 8 Scuola Allenatori
1. La Scuola Allenatori cura la formazione professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni ordine e grado e dei preparatori atletici mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento.
Tali corsi comportano l'obbligo di frequenza.
2. Alla Scuola Allenatori è preposto un Direttore nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.
3. L'organico della Scuola Allenatori è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.
4. Per lo sviluppo della Scuola Allenatori e per l'organizzazione e programmazione di corsi specifici il Settore Tecnico può chiedere la collaborazione di consulenti e di Istituti Universitari e di Ricerca.
5. La Scuola Allenatori cura la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi CONI-FIGC, in collaborazione con il SGS.