Art. 8 - Ufficio del gratuito patrocinio
1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.
2. I regolamenti di giustizia federali definiscono le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia.