Art. 8 - Ufficio del gratuito patrocinio - FIPAV -
1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.