Art. 80 Attività di controllo
1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:
a) richiedere il deposito di dati e documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;
b) effettuare, attraverso il nucleo ispettori, verifiche presso le sedi delle società;
c) richiedere di fornire informazioni e/o documentazione integrativa a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva o dell'esame dei documenti depositati;
d) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
e) convocare i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società nonché se del caso il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
f) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.
3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.