Art. 80 - Intemperanze dei sostenitori - FIPAV -
1. Le Società rispondono dei comportamenti indicati al comma successivo, posti in essere da sostenitori sia in gare disputate sul proprio campo che in trasferta.
2. Sono puniti con la multa da €. 10,00 fino ad un massimo di € 50.000,00:
a) esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza;
b) uso di stendardi con aste, qualora costituiscano fonte di pericolo;
c) offese e minacce verbali dirette contro arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
d) lancio di oggetti o sputi in direzione di arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
e) lancio o esplosione di mortaretti, petardi e simili.
3. I comportamenti di cui al comma precedente, ove assumano connotati di particolare gravità ovvero producano obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara o alla partecipazione alla stessa, sono puniti con la sanzione della perdita della gara e del divieto di disputare una o più gare sul proprio campo.