Art. 81 - Frode sportiva - FIPAV -

1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali ovvero per l'assunzione di incarichi federali, fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 1 della Legge n. 401/89 ,costituisce frode sportiva, punibile per il tesserato con l'ammenda da € 1.000,00 sino a € 10.000,00 o con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni, per la Società con l'ammenda da 2.000,00 sino a 20.000,00 € o con la sospensione da ogni attività sportiva da tre mesi fino ad un massimo di un anno sportivo oltre quello in corso.

2. L'omessa denuncia degli atti di frode sportiva è punita con la sanzione prevista per i responsabili degli atti su indicati, ridotta della metà.