Art. 81 Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve speci ficamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

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