Art. 82 - Illecito sportivo - FIPAV -

1. Commette illecito sportivo chiunque compia o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a se o ad altri un vantaggio in classifica.

2. L' illecito sportivo è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ai due anni per il tesserato e con la sospensione da ogni attività sportiva per la Società per un periodo minimo di tre mesi e sino ad un massimo di un anno sportivo oltre quello in corso.

3. Le Società sono ritenute responsabili, degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata la loro assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere a vantaggio della Società o dei propri tesserati da soggetti estranei alle stesse.

4. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui ai commi precedenti, già compiuti o sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale.