Art. 82 Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale
1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio. E' facoltà delle parti essere sentite.
2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo alla Corte federale di appello.