Art. 83 Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché alle altre materie contemplate dalle norme federali;
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;
c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;
e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;
f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:
a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all'art. 94 ter delle NOIF;
b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 94 quater delle NOIF;
c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF.

3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.