Art. 84 Contabilità e bilancio
1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.
2. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.
4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
5. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del pro-rata temporis.
6. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.
7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("limited review") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, predisporre il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società comprese nella struttura del gruppo che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica. Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 bis e 28 del d.lgs. n. 127/1991.
9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.
10. Abrogato
11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. D), il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8.