Art. 84 - Sanzioni disciplinari: elencazione - FIPAV -
1. Possono essere inflitte dagli Organi Giurisdizionali della FIPAV, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo o deplorazione;
b) ammonizione;
c) ammonizione con diffida; d) multa;
e) squalifica del campo;
f) obbligo di disputare gare a porte chiuse; g) perdita della gara;
h) penalizzazione;
i) retrocessione;
l) squalifica per una o più giornate;
m) sospensione a tempo determinato;
n) radiazione dalla FIPAV.
2. Il Giudice Sportivo può irrogare le sanzioni di cui al comma 1, lett.a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) con i limiti di 10 giornate per la squalifica e di mesi 6 per la sospensione a tempo determinato.
3. Il Tribunale Federale può irrogare tutte le sanzioni di cui al comma 1, senza limitazioni.