Art. 84 - Sanzioni disciplinari: elencazione - FIPAV -

1. Possono essere inflitte dagli Organi Giurisdizionali della FIPAV, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo o deplorazione; 

b) ammonizione;

c) ammonizione con diffida; d) multa;

e) squalifica del campo;

f) obbligo di disputare gare a porte chiuse; g) perdita della gara;

h) penalizzazione;

i) retrocessione;

l) squalifica per una o più giornate;

m) sospensione a tempo determinato;

n) radiazione dalla FIPAV.

2. Il Giudice Sportivo può irrogare le sanzioni di cui al comma 1, lett.a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) con i limiti di 10 giornate per la squalifica e di mesi 6 per la sospensione a tempo determinato.

3. Il Tribunale Federale può irrogare tutte le sanzioni di cui al comma 1, senza limitazioni.