Art. 85 Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.
A) Adempimenti delle società di Serie A
I. Bilancio d'esercizio
1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
4. Abrogato
II. Relazione semestrale
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) verbale di approvazione.
2. Abrogato
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.
III. Situazioni patrimoniali intermedie
b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
c) verbale di approvazione.
2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 30 novembre la sola situazione patrimoniale intermedia consolidata al 30 settembre, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.
IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali
b) budget dello stato patrimoniale;
c) budget del rendiconto finanziario;
d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.
2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..
V. Abrogato
VI. Emolumenti ed incentivi all'esodo
- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 30 maggio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.
3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.
4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.
5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.
VII. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera
- entro il 16 novembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 30 maggio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.
3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.
4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.
5. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.
VIII. Indicatore di Liquidità
1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).
i) Disponibilità liquide;
ii) Crediti verso clienti;
iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;
iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;
v) Crediti verso enti-settore specifico;
vi) Crediti verso altri;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:
i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;
iii) Debiti verso banche;
iv) Debiti verso altri finanziatori;
v) Acconti;
vi) Debiti verso fornitori;
vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
ix) Debiti tributari;
x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
xi) Debiti verso enti-settore specifico; xii) Altri debiti.
2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
IX. Indicatore di Indebitamento
a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi; iii) Debiti verso banche;
iv) Debiti verso altri finanziatori;
v) Acconti;
vi) Debiti verso fornitori;
vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
ix) Debiti tributari;
x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
xi) Debiti verso enti-settore specifico;
xii) Altri debiti.
Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:
i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
ii) Proventi da sponsorizzazioni;
iii) Proventi pubblicitari;
iv) Proventi commerciali e royalties;
v) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
viii) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.
2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.
8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.
12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo X, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.
X. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato
1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:
a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:
i) Costi per il personale;
ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:
i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
ii) Proventi da sponsorizzazioni;
iii) Proventi pubblicitari;
iv) Proventi commerciali e royalties;
v) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
viii) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.
7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello- soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.
11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo IX, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.
XI. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori
2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.
XII. Altri debiti tributari
1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le società, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.
B) Adempimenti delle società di Serie B
I. Bilancio d'esercizio
1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) verbale di approvazione.
2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione revisore legale dei conti.
Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
4. Abrogato
II. Relazione semestrale
1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza; c) relazione revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) verbale di approvazione.
2. Abrogato
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
III. Situazioni patrimoniali intermedie
1. Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:
a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
b) relazione contenente il giudizio della società di revisione; c) verbale di approvazione.
2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali
1. Le società, entro il 30 giugno, ad eccezione di quelle neopromosse in Serie B, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:
a) budget del conto economico;
b) budget dello stato patrimoniale;
c) budget del rendiconto finanziario;
d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.
2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..
V. Abrogato
VI. Emolumenti ed incentivi all'esodo
- entro il 16 dicembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti
- entro il 16 marzo l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.
3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.
4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.
5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.
VII. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera
- entro il 16 dicembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 marzo l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.
3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.
4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.
5. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.
VIII. Indicatore di Liquidità
1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).
i) Disponibilità liquide;
ii) Crediti verso clienti;
iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;
iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;
v) Crediti verso enti-settore specifico;
vi) Crediti verso altri;
vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:
i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;
iii) Debiti verso banche;
iv) Debiti verso altri finanziatori;
v) Acconti;
vi) Debiti verso fornitori;
vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
ix) Debiti tributari;
x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
xi) Debiti verso enti-settore specifico;
xii) Altri debiti.
2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
IX. Indicatore di Indebitamento
a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:
i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;
iii) Debiti verso banche;
iv) Debiti verso altri finanziatori;
v) Acconti;
vi) Debiti verso fornitori;
vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
ix) Debiti tributari;
x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
xi) Debiti verso enti-settore specifico;
xii) Altri debiti.
i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
ii) Proventi da sponsorizzazioni;
iii) Proventi pubblicitari;
iv) Proventi commerciali e royalties;
v) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
viii) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.
2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.
8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.
12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo X, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.
13. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.
X. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato
1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:
a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:
i) Costi per il personale;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:
i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
ii) Proventi da sponsorizzazioni;
iii) Proventi pubblicitari;
iv) Proventi commerciali e royalties;
v) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
viii) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.
7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello- soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.
11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo IX, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.
12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.
XI. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori
2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.
XII. Altri debiti tributari
1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le società, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.
C) Adempimenti delle società di Serie C
I. Bilancio d'esercizio
1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) verbale di approvazione.
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza; c) relazione revisore legale dei conti.
Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
4. Abrogato
II. Relazione semestrale
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) verbale di approvazione.
2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
III. Situazioni patrimoniali intermedie
b) relazione contenente il giudizio della società di revisione; c) verbale di approvazione.
2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
IV. Emolumenti ed incentivi all'esodo
- entro il 16 dicembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 marzo l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.
3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.
4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.
5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.
V. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera
- entro il 16 dicembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 marzo l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.
3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.
4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.
5. La Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.
VI. Indicatore di Liquidità
1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).
i) Disponibilità liquide;
ii) Crediti verso clienti;
iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;
iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;
v) Crediti verso enti-settore specifico;
vi) Crediti verso altri;
vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:
i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;
iii) Debiti verso banche;
iv) Debiti verso altri finanziatori;
v) Acconti;
vi) Debiti verso fornitori;
vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
ix) Debiti tributari;
x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
xi) Debiti verso enti-settore specifico;
xii) e Altri debiti.
2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
VII. Indicatore di Indebitamento
a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:
i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;
ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;
iii) Debiti verso banche;
iv) Debiti verso altri finanziatori;
v) Acconti;
vi) Debiti verso fornitori;
vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
ix) Debiti tributari;
x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
xi) Debiti verso enti-settore specifico;
i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
ii) Proventi da sponsorizzazioni;
iii) Proventi pubblicitari;
iv) Proventi commerciali e royalties;
v) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
viii) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.
2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.
8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura del 25%.
12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo VIII, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.
13. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.
VIII. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato
1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:
a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:
i) Costi per il personale;
i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
ii) Proventi da sponsorizzazioni;
iii) Proventi pubblicitari;
iv) Proventi commerciali e royalties;
v) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
viii) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.
6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.
7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
10. Nel caso in cui l'indicatore Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello- soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura del 25%.
11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo VII, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.
12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.
IX. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori
- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.
2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.
X. Altri debiti tributari
1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le società ad eccezione delle neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.
3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.
D) Adempimenti delle società di Serie A femminile
I. Bilancio d'esercizio
1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei commi 2 e 3 per brevità denominate "le società", entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione;
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
c) relazione del revisore legale dei conti;
d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
e) verbale di approvazione.
b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
4. Abrogato
5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. I) delle precedenti lett. A), B), C).
II. Emolumenti ed incentivi all'esodo
- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 30 maggio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.
3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.
4. I suddetti emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e gli incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.
5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.
III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera
- entro il 16 novembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;
- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei
- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.
3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.
4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.
5. La Divisione Calcio Femminile, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.