Art. 85 - Criteri di collegamento tra infrazioni e sanzioni - FIPAV -

1. Salve le espresse previsioni dei regolamenti della FIPAV e per gli effetti della recidiva, gli organi giurisdizionali dovranno infliggere la sanzione, tra quelle indicate nel precedente art. 84 nella misura che apparirà più proporzionata all'infrazione.