Art. 89 Procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il procedimento è instaurato:
a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare;
b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo;
c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica.
2. Il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 49 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale.
3. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), trasmettendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all'art. 53.
4. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia e hanno diritto di essere sentite ove ne facciano esplicita richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni.
5. Entro dieci giorni il Presidente della Sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso o della richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.
6. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi.
7. La Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo delle società o dei tesserati.