Art. 9 Commissione unica per l'impiantistica sportiva
1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, e' l'organo competente a rilasciare il parere di idoneita' sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.
2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti
relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.