Art. 9 Commissione unica per l'impiantistica sportiva

1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, e' l'organo competente a rilasciare il parere di idoneita' sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI. 

2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.