Art. 9 - Composizione e nomina

1. E' istituito presso la Federazione l'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport (di seguito solo "Ufficio per la tutela"), con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1;

2. L'Ufficio per la tutela è il responsabile delle politiche contro la violenza di genere ed in particolare:

a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta ai sensi del D.lgs. 39/2021, nonché sulla nomina del Responsabile di cui al successivo art. 19, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;

b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione disciplinate dalle Linee Guida di cui al precedente art. 4;

c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche contro la violenza di genere nello sport della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

3. L'Ufficio per la tutela è composto da cinque componenti, ivi compreso il Presidente.

4. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio federale tra professionisti di specchiata moralità e comprovata esperienza anche in ambito sportivo, appartenenti all'area giuridico-legale o medico-sanitaria o psicologica. Possono altresì, essere nominati coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite nonché gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

5. Il Presidente ed i componenti dell'Ufficio per la tutela durano in carica per il quadriennio olimpico. Il Presidente ed i componenti non possono essere revocati o sostituiti se non per giusta causa e previo parere vincolante del CONI ed operano in modo disgiunto negli accertamenti.

6. L'Ufficio per la tutela si riunisce con la maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il Presidente dispone la convocazione dell'Ufficio per la tutela e presiede alle sue riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vicepresidente e Segretario. Il Presidente ha poteri di deliberazione d'urgenza in caso di necessità ed urgenza, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio per la tutela in occasione della prima riunione utile.

8. L'Ufficio per la tutela può adottare un protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

9. L'Ufficio per la tutela deve dare informativa, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio federale in merito alle proprie deliberazioni ed all'attività svolta.