art. 9 Della non delegabilità delle funzioni esclusive da un organo ad un altro
Lo Statuto deve indicare tutti gli organi dell'Ente definendone le rispettive funzioni.
Le competenze esclusive dei detti organi non sono delegabili.
Deve essere sancito il principio della separazione tra le funzioni di gestione, le funzioni di controllo e le funzioni disciplinari.
L'Organo direttivo di gestione dell'Ente provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati.
La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.