Art. 9 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera O4), dello Statuto del CONI e si applica, con effetto immediato, a tutte le nomine disciplinate nella presente normativa, ad eccezione della procedura prevista dai commi 6 - 10 dell'articolo 8, che trova applicazione per ciascuna Federazione e Disciplina Sportiva Associata a decorrere dal rinnovo degli organi federali e comunque non prima del 30 settembre 2020.

2. Entro la medesima data, la Giunta Nazionale del CONI propone al Consiglio Nazionale l'adozione di eventuali norme correttive e integrative.

3. Laddove le richieste intervengano in un medesimo periodo (dal 1 al 31 dello stesso mese), l'ordine di scelta per ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata è stabilito in funzione dell'entità del contenzioso federale risultante nei tre anni precedenti.