Art. 9 – Dovere di aggiornamento professionale
1. L'agente sportivo è tenuto a curare la propria formazione professionale frequentando i corsi e le attività a tale scopo istituiti dalle FIGC o dai soggetti da questi preposti alla formazione.
1. L'agente sportivo è tenuto a curare la propria formazione professionale frequentando i corsi e le attività a tale scopo istituiti dalle FIGC o dai soggetti da questi preposti alla formazione.