Art. 9 – Funzioni e poteri

1. La Commissione Federale Agenti Sportivi:

a) curalatenutaelagestionedelRegistrofederale;

b) delibera le iscrizioni nel Registro federale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle

condizioni di cui all'art.19 del presente Regolamento, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;

c) delibera i rinnovi annuali dell'iscrizione al Registro federale alle condizioni di cui all'art. 6 del presente

Regolamento;

d) delibera le cancellazioni dal Registro federale nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento;

e) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento, la

nuova iscrizione nel Registro federale;

f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito dall'art. 20 del presente Regolamento;

g) delibera la revoca della sospensione quando rileva il venir meno delle condizioni che avevano

determinato l'adozione del provvedimento;

h) definisce il programma di esame della prova speciale prevista dall'art. 11 del presente Regolamento;

i) predispone il bando per la prova speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di

ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;

j) esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;

k) definisceiprogrammideicorsidiaggiornamentodicuiall'art.14delpresenteRegolamento;

l) provvede all'accreditamento delle attività di aggiornamento promosse ed organizzate da enti ed istituti;

m) cura la tenuta, su delega del CONI, del registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del

Regolamento CONI Agenti Sportivi;

n) propone al Consiglio Federale, l'emanazione del Codice di condotta professionale di cui all'art. 5, comma

9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;

o) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la persona

giuridica a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto

dell'iscrizione al registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;

p) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal

Regolamento CONI Agenti Sportivi o dalla normativa FIFA;

q) pubblica nel Registro federale le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione

di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

r) pubblica nel Registro federale i provvedimenti di annotazione nell'apposita sezione;

s) pubblica sul sito istituzionale della FIGC il Registro federale.