Art. 9 – Funzioni e poteri
1. La Commissione Federale Agenti Sportivi:
a) curalatenutaelagestionedelRegistrofederale;
b) delibera le iscrizioni nel Registro federale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle
condizioni di cui all'art.19 del presente Regolamento, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;
c) delibera i rinnovi annuali dell'iscrizione al Registro federale alle condizioni di cui all'art. 6 del presente
Regolamento;
d) delibera le cancellazioni dal Registro federale nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento;
e) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento, la
nuova iscrizione nel Registro federale;
f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito dall'art. 20 del presente Regolamento;
g) delibera la revoca della sospensione quando rileva il venir meno delle condizioni che avevano
determinato l'adozione del provvedimento;
h) definisce il programma di esame della prova speciale prevista dall'art. 11 del presente Regolamento;
i) predispone il bando per la prova speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di
ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;
j) esclude dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;
k) definisceiprogrammideicorsidiaggiornamentodicuiall'art.14delpresenteRegolamento;
l) provvede all'accreditamento delle attività di aggiornamento promosse ed organizzate da enti ed istituti;
m) cura la tenuta, su delega del CONI, del registro dei contratti di mandato previsto dall'art. 21, comma 9 del
Regolamento CONI Agenti Sportivi;
n) propone al Consiglio Federale, l'emanazione del Codice di condotta professionale di cui all'art. 5, comma
9 del Regolamento CONI Agenti Sportivi;
o) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la persona
giuridica a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto
dell'iscrizione al registro federale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;
p) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal
Regolamento CONI Agenti Sportivi o dalla normativa FIFA;
q) pubblica nel Registro federale le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione
di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
r) pubblica nel Registro federale i provvedimenti di annotazione nell'apposita sezione;
s) pubblica sul sito istituzionale della FIGC il Registro federale.