Art. 9 I Commissari Straordinari

1. Nel caso in cui il Consiglio Federale, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 21 lett. /) dello Statuto, nomini un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni dell'organo decaduto e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare entro sei mesi l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo ordinario. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio Federale.