(Art. 9) Istituzione, composizione e funzionamento

1. È istituita presso il CONI la Commissione CONI agenti sportivi, che si compone di cinque membri, nominati dalla Giunta Nazionale CONI, di cui:
a) il Presidente, selezionato tra persone in possesso di comprovata esperienza giuridico- sportiva e di notoria indipendenza;

b) il Vicepresidente, selezionato tra i candidati, in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza, proposti dai Presidenti delle federazioni sportive nazionali professionistiche;
c) un esperto, proposto dall'Autorità di Governo vigilante, selezionato tra persone in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;

d) due esperti, selezionati tra i candidati, in possesso di comprovata esperienza giuridico- sportiva e di notoria indipendenza individuati dal CONI.

2. La Commissione CONI agenti sportivi svolge la sua attività con l'assistenza segretariale, di esperti collaboratori esterni nominati dalla Giunta Nazionale CONI con il provvedimento di cui al comma 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. h), la Commissione CONI agenti sportivi opera anche attraverso sottocommissioni composte da tre componenti, presiedute necessariamente dal Presidente o dal Vice-Presidente, ovvero anche con l'integrazione di ulteriori componenti nominati dalla Giunta Nazionale CONI, quali esperti selezionati tra i candidati in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza, individuati dal CONI.

3. La Commissione CONI agenti sportivi resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza. La carica di componente è rinnovabile nei limiti posti dalle previsioni di legge.

4. La Commissione CONI agenti sportivi è validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vice- Presidente. Essa si riunisce almeno due volte al mese ed è ammessa la partecipazione dei componenti anche a distanza tramite videoconferenza o conferenza telefonica.

5. La Commissione CONI agenti sportivi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

6. L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti almeno tre giorni prima della riunione e può essere modificato solo con il consenso di tutti i componenti della Commissione CONI agenti sportivi.

7. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione CONI agenti sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.