Art. 9 Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".

2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.

5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:

a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e

dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di

adeguati meccanismi di controllo;

c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato

rispetto delle misure indicate nel modello;

d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informatori di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).

7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.

8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.

9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.