Art. 9 – Modalità di partecipazione all’Assemblea. Convocazione. Attribuzioni. Quorum costitutivo. Presidenza. Regole di comportamento e sanzioni. Durata degli interventi e delle repliche. Votazioni. Quorum deliberativi. Verbali. Impugnazioni.

1. Modalità di partecipazione.
a) Partecipano all'Assemblea le Società Associate. Ogni Società Associata deve essere rappresentata all'Assemblea dal legale rappresentante.

b) In caso di indisponibilità del legale rappresentante, ciascuna Società Associata può farsi rappresentare da un altro delegato effettivo o da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto, il direttore generale o un altro dirigente.

Quale delegato supplente può essere indicato anche un consulente legato alla Società Associata da un rapporto stabile, come indicato nel censimento depositato presso la sede della Lega Serie A.

c) Fatta eccezione per i punti all'ordine del giorno relativi all'elezione di cariche, è facoltà delle Società Associate farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di un'altra Società Associata. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una Società Associata oltre la propria.

d) La rappresentanza delle Società Associate deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo o dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza della Società Associata.

e) Ad eccezione delle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in difetto, a altro componente di Organo di Giustizia Sportiva della Lega Serie A designato dal Presidente.

f) Le Società Associate non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti o da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari inibitori in atto.

g) Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, salvo che ne abbiano titolo distinto e autonomo, il Presidente, gli altri componenti del Consiglio, i Consiglieri Federali della Lega Serie A, il Direttore Generale, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori, il Giudice Sportivo e gli uditori eventualmente designati in forma scritta da ciascuna Società Associata.

h) A ciascuna deliberazione avranno diritto di voto non più di venti società - ovvero nel caso in cui la Lega Serie A, a seguito di riforma del format del Campionato, preveda la partecipazione di un numero diverso di Società Associate, non più del numero di società previste dal nuovo format - il tutto secondo quanto di seguito indicato:

(i) a decorrere dal giorno successivo alla data in cui una Società Associata perde matematicamente la possibilità di maturare il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di Serie A, tale Società Associata manterrà il diritto di partecipare all'Assemblea sino al 30 giugno: a) con diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva corrente; b) senza diritto di voto in relazione

alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva.

(ii) a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è disputata l'ultima gara del Campionato di Serie B (play off inclusi), ovvero – se successiva – alla data in cui si è disputata l'ultima gara del Campionato di Serie A, quelle società che hanno disputato il Campionato di Serie B ed hanno maturato il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di Serie A, avranno diritto di partecipare all'Assemblea sino al 30 giugno: a) senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva corrente; b) con diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva.

2. Convocazione dell'Assemblea. Ad eccezione della convocazione delle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, che è effettuata dalla FIGC, l'Assemblea è convocata dal Presidente autonomamente o su richiesta: (i) dell'Amministratore Delegato, o (ii) della maggioranza dei membri del Consiglio, o (iii) di almeno due quinti delle Società Associate aventi diritto di voto, mediante P.E.C., contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, inviata alle Società Associate almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo quanto successivamente previsto per l'assemblea elettiva dei Consiglieri Federali diversi dal componente di diritto. Qualora ragioni di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata almeno tre giorni prima della riunione, ad eccezione di quella per l'elezione dei Consiglieri Federali diversi dal componente di diritto.

L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega Serie A.

La documentazione da sottoporsi all'esame dell'Assemblea deve essere inviata alle Società Associate, a mezzo P.E.C., di regola (i) almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea e (ii) almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea per le deliberazioni relative al bilancio preventivo e bilancio d'esercizio. Per le convocazioni dell'Assemblea in via d'urgenza, la documentazione deve essere inviata contestualmente alla convocazione o, al più tardi, almeno un giorno prima della riunione.

In caso di impedimento del Presidente e, nell'ordine, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è comunque valida con la presenza di tutte le Società Associate, del Presidente, dell'Amministratore Delegato e della maggioranza dei membri del Consiglio e di almeno due membri del Collegio dei Revisori fra cui il Presidente.

Nell'ordine del giorno possono essere inseriti, dopo la convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata, almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea, dalle Società Associate che rappresentino almeno i due quinti delle Società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.

4. Attribuzioni dell'Assemblea. L'Assemblea ha i seguenti poteri:

a) elezione e revoca dei componenti del Consiglio, ovvero Presidente, Amministratore Delegato, e i rimanenti Consiglieri, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori, con indicazione del Presidente, dei membri effettivi e dei membri supplenti, e dei Liquidatori, con relativa determinazione dei compensi loro spettanti, quando spettanti;

b) elezione dei Consiglieri Federali, cui non spettano compensi, nonché di altri eventuali componenti di Organi della F.I.G.C. di indicazione della Lega Serie A;

c) cambiamento del Comune della sede legale della Lega Serie A;

d) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio della Lega Serie A;

e) conferimento dell'incarico della Società di Revisione, e la revoca di esso;

f) modifiche dello Statuto-Regolamento e scioglimento dell'associazione;

g) l'esercizio delle azioni di responsabilità;

h) con riferimento ai diritti audiovisivi (ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 3, lettera k) commercializzati dalla Lega Serie A, ai sensi della normativa vigente, tutte le deliberazioni aventi ad oggetto la suddetta commercializzazione, ivi comprese: (i) la approvazione, modifica e revoca di linee guida e degli inviti a offrire; (ii) la relativa assegnazione dei diritti audiovisivi, anche a seguito di trattativa privata. Spetta altresì all'Assemblea la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi, ove non disciplinata inderogabilmente dalla legge applicabile, e ciò anche per il caso di produzione/commercializzazione in forma diretta.

i) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive diverse da quelle di cui sub h), nonché la ripartizione degli incassi relativi alle competizioni di cui all'art. 28 comma 1 del presente Statuto – Regolamento;

j) la eventuale nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato, del/degli advisor per la commercializzazione dei diritti audiovisivi;

k) la nomina dell'Organismo di Garanzia previsto dallo Statuto della F.I.G.C.;

l) l'eventuale nomina: (i) dell'head hunter per l'individuazione dell'Amministratore Delegato; e (ii) di eventuali Commissioni di rappresentanti delle Società Associate;

m) l'approvazione delle operazioni con parti correlate, per la cui nozione si rinvia alle definizioni date dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi nel tempo vigenti;

n) ogni altro tema deliberativo che le fosse sottoposto dal Consiglio nonché ogni altra competenza che le fosse demandate dalla legge applicabile.

5. Quorum costitutivo. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi delle Società Associate aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, trascorse almeno due ore da quella stabilita per la prima, con la presenza della maggioranza delle Società Associate aventi diritto di voto. Sono fatti salvi gli eventuali diversi quorum costitutivi previsti dalla Legge.

6. Quorum deliberativi. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto:

a) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti delle Società Associate aventi diritto al voto;

b) la commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui al comma 4, lettera h), per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto. Per le sole linee guida di cui al comma 4, lettera h), romanino (i), è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e la maggioranza semplice a partire dalla quarta;

b.1) la determinazione di commercializzazione in forma collettiva di diritti individuali non audiovisivi, le quali, in deroga all'articolo 8, comma 1, dello Statuto, sono vincolanti e impegnano esclusivamente le Società Associate che esprimano il voto favorevole;

b.2) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive diverse da quelle di cui al comma 4, lettera h), nonché la ripartizione degli incassi relativi alle competizioni di cui all'art. 28, comma 1, del presente Statuto – Regolamento, per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

c) le elezioni dei Consiglieri Federali, disciplinate dal successivo art. 14 bis;

d) le elezioni alle cariche di Lega Serie A, per le quali è richiesto (i) per le prime due assemblee elettive il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto, e (ii) a partire dalla terza assemblea elettiva, il voto favorevole della maggioranza delle Società Associate aventi diritto al voto. Ogni assemblea elettiva deve essere indetta con apposita convocazione ai sensi di Statuto - in particolare del precedente articolo 9, comma 2 - e deve tenersi non prima di 7 giorni dalla conclusione della assemblea elettiva precedente e fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di quarantacinque giorni;

e) la revoca degli organi della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

f) scioglimento della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

g) la modifica dello Statuto - Regolamento della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

h) le modifiche della sede della Lega Serie A, della denominazione e/o del logo della Lega Serie A, della denominazione del Campionato di Serie A, e le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega Serie A, riguardanti l'ordinamento dei campionati e i relativi meccanismi di promozione e retrocessione, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

i) Sono fatti salvi gli eventuali diversi quorum deliberativi previsti dalla Legge.

7. Presidenza. Regole di comportamento e sanzioni. Durata degli interventi e delle repliche. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento di questi, dall'Amministratore Delegato o ancora, nel caso di impedimento di tutti loro, dal Presidente del Collegio dei Revisori. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da un dipendente o un collaboratore della Lega Serie A designato dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari e accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea ha il diritto e l'obbligo di imporre l'abbandono della sala in cui si svolge l'Assemblea in caso di intemperanze anche meramente verbali di rappresentanti delle Società Associate. In tale ipotesi, il rappresentante allontanato non potrà esercitare il diritto di voto. Al fine di permettere un ordinato svolgimento dell'Assemblea e il diritto di intervento, gli interventi e le repliche devono essere di regola rispettivamente di 15 minuti e di 5 minuti, fatta salva la facoltà del Presidente di accordare, a tutti coloro che chiedono di intervenire per un medesimo argomento, un maggior tempo qualora eccezionali esigenze lo richiedano. Compete al Presidente dell'Assemblea far rispettare i tempi predetti.

8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle Società Associate rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto avanzata da almeno i due quinti delle Società Associate prevale su quella per appello nominale anche se quest'ultima è richiesta da un numero maggiore di Società Associate. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono tenersi per scrutino segreto. Non partecipano alle votazioni nelle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, comma 4, lett. m) le Società Associate in rapporto di correlazione. 

9. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato a cura di quest'ultimo presso la Segreteria della Lega Serie A entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi via P.E.C. dalla Lega Serie A alle Società Associate entro i dieci giorni successivi.

10. Impugnazioni delibere assembleari e consiliari. Per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all'art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili.