Art. 9 - Poteri degli Organi di Giustizia - FIPAV -

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.

2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.