Art. 9 – Presentazione delle candidature
Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono
Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.
Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.
Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisore dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, unitamente alle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale. In caso di parità di preferenze, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza, dando comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di un giorno dall'avvenuta presentazione delle candidature
Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento dà diritto a partecipare alle rispettive Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato.
Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.
Eventuali impugnazioni sulle candidature sono proposte secondo quanto disposto dal Regolamento impugnazioni e tabella voti pubblicato sul sito www.coni.it.