Art. 9 Principio di territorialità

1. In ogni Regione vengono istituiti i Comitati regionali in presenza di almeno dieci associazioni e società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa; tale numero è individuato nei singoli statuti in base alle realtà territoriali di ciascuna Federazione e Disciplina Sportiva Associata.

2. Qualora in una Regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del Comitato, il Consiglio federale provvede alla nomina del Delegato.

3. I Comitati provinciali possono essere istituiti soltanto ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio.

4. In alternativa ai Comitati provinciali possono essere istituiti, se previsti negli statuti, i Delegati provinciali nominati dal Consiglio federale o dal Consiglio regionale.

5. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.

6. I Consigli direttivi dei Comitati territoriali devono essere costituiti da almeno cinque componenti.

7. I Comitati possono avere autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dagli statuti. In ogni caso sono sottoposti alla vigilanza delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate, che ne approvano gli eventuali bilanci e possono intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento. Gli statuti possono prevedere la nomina di un Revisore contabile territoriale.