Art. 9 - Rapporti con le istituzioni sportive


1. Nei rapporti con la FIGC, con il CONI e in genere con le istituzioni sportive l'agente sportivo è tenuto a mantenere un comportamento ispirato a lealtà e correttezza e ad evitare comportamenti che pregiudichino l'immagine e il decoro delle istituzioni sportive.

2. L'agente sportivo è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi dell'etica sportiva, delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché delle decisioni e dei provvedimenti della Commissione Federale Agenti Sportivi, della Commissione CONI Agenti Sportivi, del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nonché degli organi di giustizia sportiva della FIGC.