Art. 9 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida; c) ammenda;
d) ammenda con diffida;

e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squali fica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).
3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35. 4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

a) successiva squali fica per una gara alla quinta ammonizione;
b) successiva squali fica per una gara alla quarta ammonizione;

c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;

d) successiva squali fica per una gara alla seconda ammonizione;
e) successiva squali fica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.
7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.