Art. 9 Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti
1. L'iscritto all'Elenco Speciale è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
1bis. Il Collaboratore della Gestione Sportiva iscritto presso la F.I.G.C. è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, comma 2 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.