Art. 9 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato dalla Giunta Nazionale:

a) provvede alla gestione amministrativa del CONI in base agli indirizzi della Giunta Nazionale;

b) è a capo dei servizi e degli uffici del CONI e ne coordina l'organizzazione generale, anche per l'attuazione e la verifica, delle direttive della Giunta Nazionale.

c) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo del CONI e provvede agli adempimenti connessi;

d) [Soppressa]

e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali;

f) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale;

g) svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale;

h) [Soppressa]

i) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.