Art. 9 Societa' di agenti sportivi
1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attivita' in forma societaria, attraverso la costituzione di una societa' di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, e' ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attivita' di cui all'articolo 3 e da eventuali attivita' connesse o strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della societa' deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della societa' devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;
d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre societa' di agenti sportivi.
2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della societa' di agenti sportivi, e' subordinata all'iscrizione della societa' medesima nell'apposita sezione «Societa' di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.
3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della societa', dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.
4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della societa' di agenti sportivi non possono svolgere l'attivita' di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima societa' di agenti sportivi.