Art.9 – Società ed associazioni sportive - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Le società e le associazioni sportive che costituiscono la FIPAV sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di esso, dal Consiglio Federale della FIPAV e devono essere rette da statuti da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, per delega di essa, delConsiglio Federale della FIPAV. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti.
3. Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la FIPAV devono essere redatti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV ed essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. Gli statuti devono comunque prevedere:
- che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvederanno alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti al fine di cui agli articoli 26, 28 e 30 del presente Statuto;
- che, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla FIPAV della società e associazione sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono altresì soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le società e le associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della FIPAV gli atleti selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane e delle rappresentative nazionali, regionali e provinciali.