Art. 9 Vice presidente nazionale

1. Il Vice presidente nazionale collabora con il Presidente dell'AIA per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i pareri richiestigli.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente dell'AIA, il Vice presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Comitato nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente dell'AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vice presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice presidente dell'AIA, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, fra i componenti eletti nella lista del Presidente, un nuovo Vice presidente. Il nuovo Vice presidente resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.